Calcolo dell’anzianità nei fondi pensione: l’Agenzia delle Entrate apre alla cumulabilità

Con la Risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto cruciale in tema di previdenza complementare: in caso di iscrizione a più fondi pensione, l’anzianità ai fini della riduzione dell’aliquota IRPEF sulle prestazioni può essere calcolata cumulativamente. Un intervento importante, che agevola molti lavoratori con percorsi previdenziali frammentati.
Il chiarimento: anzianità cumulabile anche tra più fondi
L’istanza a cui risponde la Risoluzione riguardava la possibilità, per un aderente iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari, di sommare i periodi di partecipazione ai fini del calcolo della riduzione IRPEF (dal 15% fino al 9%) prevista dal D.Lgs. 252/2005.

L’Agenzia ha confermato che, purché le posizioni non siano state interamente riscattate, è possibile considerare l’intera anzianità previdenziale, anche se maturata presso fondi differenti rispetto a quello che eroga la prestazione.
Il riferimento normativo: l’art. 11 del D.Lgs. 252/2005
L’articolo 11 del Decreto Legislativo 252/2005 stabilisce che l’aliquota fiscale sulle prestazioni previdenziali sia pari al 15%, ma può essere ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, fino a un minimo del 9%.

Le prestazioni interessate dalla riduzione sono:

  • la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA);
  • le anticipazioni per gravi spese sanitarie;
  • i riscatti per eventi eccezionali (inoccupazione, invalidità, decesso);
  • le prestazioni in capitale o in rendita al momento del pensionamento.

Tuttavia, la norma non specificava come comportarsi in caso di adesioni a più fondi, generando dubbi in fase applicativa.
Una risposta alle esigenze dei lavoratori “mobili”
Il chiarimento dell’Agenzia è particolarmente rilevante per i lavoratori che, per effetto di cambi di lavoro o scelte personali, hanno accumulato anzianità previdenziale in diversi fondi. La possibilità di cumulare i periodi consente loro di non perdere il vantaggio fiscale maturato nel tempo, anche se non hanno trasferito o riscattato completamente le posizioni precedenti.
Le condizioni per il cumulo
Per beneficiare della riduzione IRPEF, il contribuente dovrà:

  • dimostrare la partecipazione ad altri fondi pensione con apposita attestazione;
  • assicurarsi che non sia avvenuto il riscatto totale della posizione nei fondi precedenti.

L’attestazione deve contenere almeno:
la mancata estinzione totale della posizione.
la data di adesione al fondo;

Adeguamento operativo dei fondi pensione
A seguito di questo chiarimento, anche i fondi pensione dovranno aggiornare le proprie procedure: non sarà più sufficiente verificare l’anzianità interna, ma occorrerà tenere conto anche della partecipazione a fondi esterni, sulla base della documentazione fornita dal lavoratore.

Questa apertura favorisce una maggiore equità e garantisce il pieno riconoscimento dei diritti maturati nel tempo, valorizzando l’intero percorso previdenziale dell’aderente.
Conclusioni
La Risoluzione 29/E/2025 segna un importante passo avanti in termini di chiarezza normativa e semplificazione operativa nel settore della previdenza complementare. L’approccio adottato dall’Agenzia delle Entrate permette di tutelare meglio gli aderenti, in linea con gli obiettivi del D.Lgs. 252/2005: incentivare la costruzione di una pensione integrativa continuativa e coerente, anche in presenza di mobilità lavorativa.

È ora fondamentale che aderenti, consulenti e operatori del settore siano informati e preparati a documentare correttamente i periodi di partecipazione, per non perdere i benefici fiscali previsti dal sistema.

Valeria Calafiore
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