
Uno dei temi più complessi nell’ambito del lavoro autonomo in contesto societario riguarda l’obbligo di versamento contributivo in caso di cumulo tra il ruolo di socio lavoratore e quello di amministratore. Tale situazione configura un intreccio tra la gestione autonoma dell’INPS (artigiani o commercianti) e la gestione separata, alla quale risultano iscritti gli amministratori in quanto collaboratori coordinati e continuativi.
A partire dalla sentenza n. 3240/2010 della Corte di Cassazione a sezioni unite e con la successiva circolare INPS n. 78/2013, è stato superato il precedente orientamento basato sul criterio della prevalenza dell’attività esercitata. Tali interventi hanno stabilito che la prevalenza non è più un parametro dirimente per determinare l’iscrizione contributiva, aprendo invece alla possibilità di una doppia contribuzione in presenza di attività autonome eterogenee.
Evoluzione normativa e giurisprudenziale
La questione della doppia iscrizione ha origine da interpretazioni contrastanti dell’art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996. Tale norma prevedeva che, in presenza di più attività autonome riconducibili a differenti gestioni previdenziali, il soggetto fosse iscritto alla gestione relativa all’attività prevalente. La Cassazione, con la già citata sentenza n. 3240/2010, aveva chiarito che tale principio valesse solo nel caso di attività imprenditoriali tra loro omogenee, e che fosse compito dell’INPS individuare la gestione previdenziale appropriata in base al criterio di prevalenza.
L’intervento legislativo successivo, con la legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010, ha modificato radicalmente il quadro, adottando un’interpretazione autentica della norma: nel caso di attività autonome disomogenee (ad esempio, un’attività professionale e una imprenditoriale), il soggetto è tenuto a iscriversi a entrambe le gestioni previdenziali, dando così luogo a un obbligo di doppia contribuzione. Questo principio è applicabile retroattivamente a partire dal 1997, anno di entrata in vigore della legge originaria.
Disciplina attuale e criteri per l’iscrizione
Attualmente, in presenza di attività disomogenee, ciascuna attività è soggetta alla propria disciplina previdenziale: i redditi derivanti da attività di amministratore o da prestazioni coordinate e continuative determinano l’iscrizione alla gestione separata, mentre le attività imprenditoriali (artigiane, commerciali, agricole) richiedono l’iscrizione alle rispettive gestioni speciali qualora ne ricorrano i presupposti.
L’INPS, con la circolare n. 78/2013, ha precisato che l’iscrizione alla gestione artigiani o commercianti non è subordinata alla verifica della prevalenza dell’attività, bensì all’accertamento della abitualità e professionalità della prestazione lavorativa. In sede istruttoria devono emergere elementi probatori che dimostrino la partecipazione personale e continuativa all’attività d’impresa, anche se non esclusiva o totalizzante.
Nel caso di società, il socio lavoratore è tenuto a iscriversi alla gestione autonoma se collabora in modo personale e abituale al raggiungimento dello scopo sociale, indipendentemente dal numero di ore effettivamente prestate. Anche attività organizzative e direttive di natura intellettuale possono integrare il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale.
Interazione tra socio lavoratore e amministratore
Nel caso in cui un soggetto ricopra simultaneamente il ruolo di socio lavoratore e amministratore, si configura un duplice obbligo contributivo quando:
- in qualità di amministratore percepisce compensi che rientrano tra i redditi di lavoro autonomo, oppure derivano da collaborazioni coordinate e continuative;
- in qualità di socio apporta una collaborazione abituale e personale all’attività d’impresa.
Anche un apporto minimo, se svolto con continuità, determina l’obbligo di versamento in entrambe le gestioni.
Aspetti operativi e previdenziali
Durante la fase attiva, il socio operante sarà tenuto a versare i contributi alla gestione speciale (artigiani o commercianti), con quattro rate annuali e due eventuali versamenti aggiuntivi per la quota eccedente il minimale. I limiti di reddito imponibile variano in funzione della data di iscrizione, con un massimale più elevato per i nuovi assicurati.
La società, dal canto suo, sarà responsabile per i contributi alla gestione separata relativi al ruolo di amministratore, trattenendo all’interessato la quota a suo carico e versando quella a proprio carico. L’aliquota applicabile per il 2024 è del 24%, entro il limite massimo annuale di reddito previdenziale.
Contributi in caso di attività ulteriori del socio
Nel caso in cui un lavoratore subordinato, iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), sia anche socio lavoratore in una società, l’obbligo contributivo aggiuntivo insorge solo se l’attività nella società è svolta in modo abituale e prevalente rispetto a quella da dipendente. Lo stesso principio si applica a professionisti iscritti a una cassa previdenziale autonoma che rivestano anche la qualifica di socio lavoratore in una società commerciale o artigiana.
Conclusione
La normativa vigente riconosce la possibilità e in molti casi l’obbligo di una doppia iscrizione previdenziale nel caso di svolgimento simultaneo di attività autonome diverse. La finalità non è meramente contributiva, ma anche previdenziale, in quanto l’assicurato può vedersi accreditati i contributi in più gestioni, con possibili vantaggi pensionistici futuri. Tuttavia, l’onere contributivo è considerevole, richiedendo un’attenta pianificazione e gestione da parte del soggetto interessato.