
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un sostegno economico destinato ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro. Tuttavia, non è sufficiente essere disoccupati per accedervi: è richiesto anche un requisito contributivo. Con la Legge di Bilancio 2025, questo secondo requisito è stato modificato, introducendo novità rilevanti per chi si trova senza impiego.
Requisiti per accedere alla NASpI
1. Stato di disoccupazione
Il primo requisito è lo stato di disoccupazione, che deve sussistere per tutta la durata del sostegno. Questo implica l’assenza di un’attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, e la presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro, insieme alla sottoscrizione del patto di servizio.
Dal 24 novembre 2024, i beneficiari della NASpI vengono automaticamente iscritti alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), che consente ai centri per l’impiego di incrociare le competenze dei candidati con le offerte più adatte.
Lo stato di disoccupazione si mantiene anche se il lavoratore percepisce un reddito annuale entro i limiti di:
- 8.500 euro per lavoro subordinato,
- 5.500 euro per lavoro autonomo.
È essenziale la natura involontaria della disoccupazione. Le dimissioni volontarie, in linea generale, non danno diritto alla NASpI, al contrario del licenziamento, che può includere:
- Licenziamento disciplinare;
- Risoluzione consensuale in sede protetta (ITL) o per rifiuto di trasferimento oltre 50 km o 80 minuti di viaggio;
- Dimissioni per giusta causa;
- Cessazione del rapporto durante la maternità protetta;
- Liquidazione giudiziale;
- Accordo di conciliazione agevolata a seguito di licenziamento.
2. Requisito contributivo
Accanto allo stato di disoccupazione, il lavoratore deve avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione. Sono considerate utili:
- Settimane retribuite con salario superiore ai minimali;
- Contributi dovuti ma non versati;
- Contributi figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale (in costanza di rapporto);
- Periodi lavorativi all’estero in Paesi UE o convenzionati;
- Giorni di assenza per malattia dei figli (fino a 5 giorni l’anno, entro 8 anni d’età).
Non sono invece utili:
- Periodi di lavoro in Paesi non convenzionati;
- Malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro;
- Cassa integrazione a zero ore;
- Aspettative per cariche pubbliche o sindacali;
- Congedi e permessi per assistere familiari disabili conviventi.
Dal 2022 non è più necessario aver svolto 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.
Novità 2025: ulteriore requisito contributivo
A partire dal 1° gennaio 2025, si aggiunge un nuovo requisito per accedere alla NASpI: se nei 12 mesi precedenti si è verificata una cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale da contratto a tempo indeterminato), il lavoratore può accedere alla NASpI solo se ha maturato almeno 13 settimane di contribuzione successivamente a quell’evento volontario.
Restano escluse da questo vincolo:
- Dimissioni per giusta causa;
- Risoluzioni consensuali in sede protetta;
- Dimissioni durante il periodo di maternità protetta.
Esempio INPS (Circolare n. 3/2025):
Se invece viene licenziato il 10 luglio 2025, potrà accedere alla NASpI, avendo raggiunto le 13 settimane post-dimissioni.
Se un lavoratore si dimette il 15 febbraio 2025 e viene assunto il 10 marzo, ma licenziato il 10 aprile, non avrà diritto alla NASpI, non avendo maturato le 13 settimane necessarie.
Calcolo, durata e decurtazione della NASpI
L’importo mensile viene calcolato con la formula:
(Retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni) × 4,33
Il valore massimo della NASpI nel 2024 è di € 1.550,42. L’indennità subisce una riduzione del 3% al mese a partire dal 6° mese di fruizione, o dall’8° mese se il beneficiario ha almeno 55 anni.
La durata dell’indennità è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi. La decorrenza parte dal giorno successivo alla presentazione della domanda (e non prima dell’8° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro).
In caso di avvio di attività autonoma, è possibile chiedere la NASpI in unica soluzione (senza contribuzione figurativa).
Contribuzione figurativa e impatto pensionistico
Durante il periodo NASpI si continua a maturare contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici. Il limite massimo annuo è pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile NASpI, ovvero 2.170,58 euro nel 2024.
Tuttavia, se si richiede la NASpI in un’unica soluzione, non viene riconosciuta la contribuzione figurativa.
La contribuzione figurativa NASpI è valida per la pensione, ma non si computa tra i 35 anni necessari per la pensione anticipata, come stabilito dalla Legge n. 153/1969. Servono quindi 35 anni di contributi effettivi, al netto della NASpI, della malattia o dell’infortunio non integrato.
Di recente, alcune sentenze della Cassazione hanno messo in discussione questa esclusione, aprendo a un possibile superamento della distinzione tra contributi effettivi e figurativi ai fini della pensione anticipata, anche se si attendono sviluppi ufficiali in merito.