Pensione Anticipata Quota 100 e 102: Possibilità per i Titolari di Assegno Ordinario di Invalidità

L’accesso alla pensione anticipata tramite Quota 100 e Quota 102 per i titolari di Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) è possibile, ma richiede particolari condizioni. L’AOI è una prestazione previdenziale riconosciuta ai lavoratori che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, subiscono una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Per ottenerlo, occorrono almeno cinque anni di contributi, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda. L’assegno ha una durata triennale, è rinnovabile per due volte e, dopo il terzo rinnovo consecutivo, diventa definitivo. Tuttavia, resta sempre soggetto a revisione sanitaria. Quota 100, introdotta nel 2019, consente l’uscita dal lavoro a 62 anni di età con almeno 38 anni di contributi, purché tali requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2021. Quota 102, invece, è stata introdotta nel 2022 e richiede 64 anni di età e sempre 38 anni di contributi, con maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2022. Entrambe le misure prevedono l’incompatibilità con l’attività lavorativa, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale entro un limite massimo di 5.000 euro annui. Per i titolari di AOI, l’accesso a Quota 100 e Quota 102 non è automatico. La normativa vigente stabilisce infatti che non è possibile cumulare l’Assegno Ordinario di Invalidità con la pensione anticipata delle quote. Pertanto, è condizione indispensabile che il lavoratore non sia più titolare dell’AOI al momento della domanda di pensione anticipata. La cessazione della titolarità può avvenire per scadenza e mancato rinnovo dell’assegno, oppure a seguito di una revisione medica con esito negativo. In alternativa, è possibile presentare rinuncia formale all’assegno, anche se questa opzione può comportare dei rischi economici in caso di mancato riconoscimento successivo della pensione. Solo dopo la cessazione effettiva dell’AOI e il rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi stabiliti dalle due misure (Quota 100 e 102), si potrà procedere alla richiesta della pensione anticipata. È essenziale sottolineare che il termine per maturare i requisiti utili è ormai scaduto: 31 dicembre 2021 per Quota 100 e 31 dicembre 2022 per Quota 102. Tuttavia, chi ha maturato tali requisiti entro quelle date può ancora accedere alla pensione, anche successivamente, poiché il diritto acquisito rimane valido. In questi casi, è quindi possibile che un titolare di AOI che abbia smesso di percepirlo, per revisione negativa o scadenza, e che abbia già maturato i requisiti entro i termini previsti, possa accedere alle pensioni anticipate previste dalle quote. Per non incorrere in errori o fraintendimenti, è fortemente consigliato rivolgersi a un patronato o a un consulente previdenziale, che potrà valutare la posizione contributiva e consigliare il percorso più sicuro e vantaggioso.

Valeria Calafiore
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